Distinguere tra pensiero federalista e federazione è particolarmente rilevante. Il primo costituisce un pensiero politico autonomo dotato di valori, principi e prospettive d’azione. La seconda non è altro che una specifica forma assunta dalla ripartizione verticale del potere all’interno di ciò che chiamiamo Stato. Nel pensiero federalista, la federazione costituisce lo strumento ideale per la realizzazione di un fine: la pace in senso kantiano, cioè l’impossibilità del verificarsi della guerra tra stati (Spinelli e Rossi, 1943). Questo fine, nella teoria federalista, svolge un ulteriore ruolo, quello di aspetto di valore in quanto non solo costituisce il fondamento etico del pensiero, ma permette anche di mettere in relazione altri fattori considerati fondamentali dai federalisti per una gestione virtuosa del potere nell’ambito dell’azione di governo: la libertà, la democrazia e la giustizia sociale (Albertini, 2000). Di fatto, è la pace kantiana, in questa sua duplice veste, a essere l’unico vero obiettivo dell’azione politica federalista.
Non a caso, in alcuni recenti sviluppi del pensiero federalista, nel definire il fine ultimo della propria azione, ricorre il riferimento al concetto di emancipazione umana, proprio per rendere più chiaro il legame che sussiste tra pace, democrazia, libertà e giustizia sociale; superando di fatto la semplice questione della conflittualità fra gli stati e abbracciando una più ampia fetta di aspetti sociopolitici (Moro, 2021; AA.VV. 2022; Saputo, 2023; 2025; Casano, 2023; 2024). Ne consegue che la dottrina federalista non può limitarsi alla teoria dello Stato federale, ma deve costituire un “criterio di conoscenza e azione” in grado di indirizzare il comportamento degli agenti sociali verso il fine ultimo (Albertini, 2000).
Tuttavia, a questa prospettiva valoriale è sempre necessario affiancare quella istituzionale. Ciò è necessario per superare il carattere utopico delle grandi ideologie e dell’internazionalismo. Infatti, nonostante sia vero che la federazione non costituisce il fine ultimo, la struttura federale è ritenuta essere l’unica forma di ripartizione del potere in grado - tramite meccanismi istituzionali a carattere vincolante - sia di scongiurare il verificarsi della guerra fra stati, sia di garantire l’affermazione della libertà, della giustizia sociale e della democrazia. In assenza di un assetto federale non è possibile raggiungere la piena espressione di queste aspirazioni. Allo stesso tempo, l’assetto federale non garantisce di per sé la realizzazione di queste aspirazioni perché, anche la federazione, come tutte le istituzioni, corre il rischio di degenerare se gli aspetti valoriali non rimangono al centro del progetto politico. L’impegno federalista quindi non si esaurisce nella costituzione di un assetto federale, ma indirizza il processo costituzionale verso l’accettazione dei valori di cui si fa portavoce e continua nel tempo sotto forma di vigilanza sulla coerenza tra le politiche implementate e i valori sostenuti.
Due sono quindi i quesiti che derivano da questa riflessione: 1) Quali sono i principi che garantiscono alla forma federale di poter rispondere adeguatamente alla necessità di garantire libertà, giustizia sociale e democrazia? 2) Quali sono le caratteristiche che distinguono la forma di ripartizione del potere in senso federale dalle altre e perché queste costituiscono un cortocircuito per la riproduzione della guerra?.
Il modo migliore per provare a rispondere a questi due quesiti consiste nell’offrire un quadro generale sui principi cardini del pensiero federalista e sulla teoria dello stato federale. Solo chiarendo quali sono i principi che permeano la riflessione federalista è possibile comprendere la scelta di adottare come strumento per raggiungere lo scopo ultimo la forma di ripartizione del potere di tipo federale. Dotarsi di una teoria dello stato federale risponde all’esigenza di fare sintesi tra tendenze apparentemente opposte, ma che in realtà costituiscono l’anima del pensiero federalista: cosmopolitismo e comunitarismo.
Il primo è concepibile come un orientamento di pensiero che attribuisce a ciascun individuo la cittadinanza del mondo rimandando agli ideali universalistici di fraternità e uguaglianza. Il secondo concetto è più complesso e dai contorni più sfumati, ma possiamo tentare di ricondurlo alla tendenza alla valorizzazione della socialità diretta e coinvolgente (l’esperienza quotidiana dell’immersione nel proprio contesto socio-territoriale di appartenenza) in contrapposizione con il carattere anonimo promosso dall’individualismo e dai processi di deterritorializzazione riconducibili alla globalizzazione non governata. Da una parte, abbiamo una visione che aspira a una cittadinanza e quindi a un’appartenenza su scala globale e, dall’altra, una prospettiva che rimette al centro l’individuo e la dimensione locale e collettiva della propria esistenza, un’appartenenza situata nell’esperienza quotidiana. Alla luce di queste due polarità, la dottrina federalista ha quindi riflettuto su come organizzare il potere istituzionale, trovando nell’assetto federale la forma di ripartizione verticale del potere più adeguata a sintetizzare le aspirazioni di questi due orientamenti di pensiero apparentemente inconciliabili.
La principale caratteristica dell’assetto federale è che, alla divisione funzionale tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario, si aggiunge la divisione territoriale del potere tra diversi livelli di governo che sono al tempo stesso indipendenti e coordinati. Diversamente da quanto accade negli Stati unitari, in uno Stato che assume forma federale il governo centrale possiede solo le competenze minime e i poteri necessari per garantire l’unità politica ed economica della Federazione, mentre agli altri livelli è attribuita piena capacità di autogoverno in tutte le altre materie. Nella sfera che gli è propria, nessun livello di governo deve essere subordinato a quello superiore. Ne consegue che la relazione tra i livelli di governo in un assetto federale non è dunque un rapporto gerarchico tra superiore e inferiore, ma un rapporto di coordinamento tra poteri indipendenti (Dicey, 1915). Questa prospettiva è chiarita anche da Wheare (1997) che definisce, infatti, il principio federale come “quel sistema di divisione dei poteri che permette al governo centrale e a quelli regionali di essere, ciascuno in una data sfera, coordinati e indipendenti”.
Se prendiamo in considerazione un’ipotetica Federazione europea, la ripartizione del potere in senso pienamente federale non presuppone solamente lo spostamento di parte della sovranità ora in capo agli Stati nazionali a livello continentale [1], ma anche la necessità di riorganizzare il potere interno agli Stati nazionali riconoscendo livelli di potere autonomo ai differenti livelli territoriali (Rossolillo, 1983): dai quartieri alle città, dai comuni alle regioni, passando per le province e le unioni di comuni. La suddivisione dei poteri ai vari livelli di governo e il coordinamento tra gli stessi, oltre che la gestione delle risorse a disposizione e della fiscalità, rimandano quindi a due principi fondamentali: sussidiarietà e solidarietà territoriale. Questi due principi permettono di comprendere sia i meccanismi dietro al funzionamento di una federazione, sia la ragione per cui il pensiero federalista - che ha come fine l’emancipazione del genere umano (se considerato nella sua portata più ampia) oppure, più semplicemente, la concretizzazione della pace kantiana – riconosce nella forma federale di ripartizione del potere, e quindi nella federazione, lo strumento più adeguato per raggiungere il proprio obiettivo.
Il principio di sussidiarietà stabilisce che i problemi d’ordine politico e territoriale devono essere risolti al livello superiore solo quando non è possibile affrontarli adeguatamente al livello inferiore, più vicino ai cittadini. Il principio di solidarietà territoriale, invece, garantisce che i cittadini delle comunità territoriali più ricche e fortunate contribuiscano al tentativo delle comunità territoriali più povere di raggiungere un più elevato benessere. La convivenza di questi due principi e la loro codificazione all’interno di un assetto federale favoriscono la partecipazione attiva e democratica dei cittadini alla vita politica, poiché essi sono il più vicino possibile al centro di potere decisionale più adeguato a fornire risposte alle esigenze riscontrate; allo stesso tempo, permettono al sistema istituzionale di dotarsi di strumenti efficaci per garantire giustizia sociale e libertà individuali e collettive.
Infine, questo processo di ripartizione del potere permette di contrastare i limiti del processo di accentramento che, secondo Proudhon (1863), ha come primo effetto quello di “far sparire, nelle varie località di un paese ogni specie di carattere indigeno” impedendo ai cittadini di riconoscersi in una comunità concreta, preferendo la “finzione” della Nazione. Inoltre, proprio questa “finzione” - unita al processo di accentramento del potere tipico degli stati unitari - alimenta quei processi narrativi e politici (riferibili al nazionalismo) che sostengono la divisione dell’umanità in gruppi antagonisti che non possono conciliare i propri interessi, ne consegue quindi la legittimazione della violenza quale strumento di regolazione delle controversie, che assume le sembianze della guerra nel momento in cui all’azione economica e politica segue quella militare.
In conclusione, possiamo sostenere che il pensiero federalista sceglie la forma di ripartizione verticale del potere di tipo federale, e quindi si impegna nella realizzazione della federazione europea e di quella mondiale, in ragione della natura del proprio fine ultimo che possiamo descrivere sia come l’emancipazione del genere umano, sia come la materializzazione della pace kantiana. La federazione [2] costituisce quindi il mezzo riconosciuto più idoneo a questo scopo, perché in grado di organizzare il potere in modo tale da garantire libertà, democrazia e giustizia sociale, tramite il rispetto di due principi fondamentali: sussidiarietà e solidarietà territoriale.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. (2022). Proposal of a Manifesto for a Federal Europe: Sovereign, Social and Ecological. The Spinelli Group.
- Albertini, M. (2000). Il federalismo. Il Federalista, Anno XLII, n.2.
- Casano G. (2023). Il federalismo mondiale è la chiave per l’estinzione della violenza?, Eurobull, 18 dicembre.
- Casano G. (2024). Federalismo militante e geografia: convergenze transdisciplinari, Bollettino della Società Geografica Italiana, Series 14, 7(1), 33-45.
- Dicey, A. V. (1915). Introduction to the study of the law of the Constitution. London.
- Moro, D. (2021). Il federalismo è un’ideologia politica?. Il Politico, 86(2(255)), 134–158.
- Proudhon, P.-J. (1863). La Révolution fédérative. Paris, E. Dentu.
- Rossolillo, F. (1983). Città, territorio, istituzioni. Napoli, Guida editori.
- Saputo, G. (2023). Elementi per un aggiornamento del pensiero e dell’azione federalista. XXXI Congresso nazionale del Movimento Federalista Europeo, Pisa.
- Saputo, G. (2025). Il federalismo contro la paura. Edizioni Altravista.
- Spinelli, A., Rossi, E. (1943). Il Manifesto del Movimento Federalista Europeo. Elementi di discussione. Quaderni del Movimento Federalista Europeo, 1.
- Wheare, K.C. (1997). Del governo federale. Bologna, Il Mulino.
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